Art. 9
In vigore dal 27 giu 1960
Le disposizioni dell' non si applicano ai trasporti di merci effettuati da un'impresa per le proprie esigenze, nei casi in cui ricorrano le condizioni seguenti: - i trasporti siano effettuati con mezzi appartenenti all'impresa o acquistati a credito e guidati dal personale dell'impresa,
- il trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria nel quadro complessivo dell'attività dell'impresa,
- le merci trasportate appartengano all'impresa o siano state da essa vendute, acquistate, date o prese in prestito, date o prese in affitto, prodotte, trasformate o riparate,
- il trasporto serva a far affluire le merci all'impresa, o a spedirle dall'impresa stessa, oppure a spostarle tanto all'interno quanto all'esterno dell'impresa per esigenze aziendali.
Storico versioni
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