Art. 13

In vigore dal 27 giu 1960
1. I commissionari e gli intermediari di trasporto sono tenuti a fornire, su richiesta dei loro Governi o della Commissione, ogni informazione relativa alle prestazioni effettuate ed ai prezzi e condizioni applicati. 2. A quest'obbligo sono sottoposte anche le imprese che effettuano direttamente prestazioni accessorie di trasporto, purchè il loro compenso e quello dei vettori siano compresi in un prezzo globale. 3. Le disposizioni dell', paragrafi 2, 3 e 4, sono applicabili alle richieste d'informazioni di cui al presente articolo.
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