Art. 15
In vigore dal 27 giu 1960
1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 79 del Trattato, la Commissione e gli Stati membri curano che a tutti i fatti venuti a loro conoscenza a norma degli si dia un carattere di riservatezza.
2. Salvo unanime contraria decisione del Corsiglio le informazioni così ottenute non possono essere utilizzate che per l'esecuzione del presente Regolamento.
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