Art. 17
In vigore dal 27 giu 1960
1. Se l'impresa non fornisce entro il termine stabilito le informazioni richieste dalla Commissione a norma degli , ovvero se scientemente le fornisce false informazioni, la Commissione può, conformemente all'articolo 79, paragrafo 3, comma 2 del Trattato, prendere nei suoi confronti una decisione che comporti una sanzione fino ad un massimo di cinquecento unità di conto e fissare un nuovo termine per la comunicazione delle informazioni richieste. Quando l'impresa non abbia fornito dette informazioni allo scadere del nuovo termine, la decisione può essere rinnovata.
2. Tuttavia, dette sanzioni possono essere inflitte soltanto qualora la richiesta d'informazioni sia stata presentata in forma di decisione contenente un riferimento esplicito alle sanzioni previste dal presente articolo.
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