Art. 10

In vigore dal 27 giu 1960
Qualora la pubblicità dei prezzi e delle condizioni di trasporto non abbia formato oggetto, anteriormente al 1º luglio 1963, di una regolamentazione adottata nell'ambito dell'articolo 74 e in applicazione dell'articolo 75 del Trattato, saranno prese delle decisioni relative alla natura, alla forma e all'estensione di detta pubblicità, nonchè ogni altra utile disposizione, entro i limiti e le condizioni dell'articolo 79, paragrafi 1 e 3 del Trattato, tenendo conto che dovranno comunque inquadrarsi nella politica comune dei trasporti.
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