Art. 7

In vigore dal 27 giu 1960
1. Le disposizioni dell' entreranno in vigore il 1º luglio 1961. 2. Tuttavia, per alcune categorie di trasporto da determinarsi, la Commissione entro tale data potrà differire la suddetta entrata in vigore al 1º gennaio 1964 al più tardi, mediante regolamento adottato previa consultazione del Consiglio.
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