Art. 1
In vigore dal 27 giu 1960
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i trasporti di merci per ferrovia, su strada e per vie navigabili, effettuati all'interno della Comunità, fatta eccezione per i trasporti delle merci indicate negli allegati I e III del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.
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