Art. 1

In vigore dal 27 giu 1960
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i trasporti di merci per ferrovia, su strada e per vie navigabili, effettuati all'interno della Comunità, fatta eccezione per i trasporti delle merci indicate negli allegati I e III del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1960:11:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo