Art. 8
In vigore dal 27 giu 1960
Le disposizioni dell' non si applicano: a) ai trasporti di merci indirizzate da un mittente ad uno stesso destinatario, quando il peso totale dell'invio non sia superiore a cinque tonnellate;
b) ai trasporti di merci nel traffico interno di uno Stato membro, effettuati su un percorso totale non superiore a cento chilometri;
c) ai trasporti di merci tra gli Stati membri, effettuati su un percorso totale non superiore a trenta chilometri.
Storico versioni
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