Art. 25
In vigore dal 19 lug 1946
Fatta l'estrazione dei giurati, senza che il pubblico ministero o l'imputato abbiano proposta alcuna domanda o eccezione, non è ammesso alcun ricorso sulle legalità della costituzione della giuria, a meno che si siano violate le forme stabilite nella prima parte dell' o che abbiano fatto parte della giuria persone sfornite del requisito richiesto dall' lettera a), o indicate nell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-25