Art. 20
In vigore dal 19 lug 1946
Non possono comprendersi nel numero dei giurati di cui al precedente articolo:
1) le persone che tra loro siano parenti o affini fino al secondo grado;
2) gli ascendenti, i discendenti, anche adottivi, i coniugi, i parenti o affini fino al quarto grado dell'imputato o del danneggiato, gli affilianti e gli affiliati;
3) il tutore o protutore dell'imputato o del danneggiato;
4) l'amministratore della società o stabilimento danneggiato;
5) coloro che siano nel procedimento denunziati, querelati, testimoni, periti, interpreti, avvocati e consulenti tecnici o che abbiano avuto parte in qualsiasi modo nell'istruzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-20