Art. 18

In vigore dal 19 lug 1946
Nell'ordine in cui i nomi dei giurati sono chiamati dal presidente a far parte della giuria, il pubblico ministero e poscia l'imputato a mezzo del difensore, interpellati nell'ordine dal presidente, hanno facoltà di ricusarne cinque per ciascuno, senza addurre nessun motivo. La ricusazione deve essere fatta al momento della interpellazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-18

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