Art. 15

In vigore dal 19 lug 1946
Almeno otto giorni prima dell'inizio di ogni sessione il presidente della Corte di assise, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero, dei difensori degli imputati che devono essere preavvisati e di un funzionario di cancelleria, estrae dalla prima urna trentasei schede che non si riferiscano a persone indicate negli . Il numero delle schede riferentisi a persone di sesso femminile non potrà superare il terzo del totale. Nella estrazione a sorte non si computano e si hanno per non estratti i nomi di colore i quali constino essere desunti o trovarsi nelle condizioni previste dall'. Almeno cinque giorni prima dell'apertura della sessione, il magistrato che ha proceduto all'estrazione a sorte delle schede provvede a far notificare, anche telegraficamente, ai giurati estratti, l'avviso del luogo, del giorno e dell'ora in cui ha principio la sessione ed in cui essi devono comparire. I giurati, ai quali è stato notificato l'avviso, devono trovarsi presenti all'inizio della sessione salvo che ne siano dispensati, per legittimo impedimento, dal presidente della Corte di assise.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-15

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Art. 15 Riforma dell'ordinamento della Corte di assise. — Testo vigente | Portale Normativo