Art. 16

In vigore dal 19 lug 1946
Quando in uno stesso circolo seno stabilite due o più Corti di assise. Si faranno, nel modo prescritto dall'articolo precedente, tante estrazioni di giurati quante sono le Corti. Quando le Assise, si tengono straordinariamente in un comune che non sia il capoluogo del circolo, le urne dei giurati ordinari saranno portate al presidente del tribunale del luogo in cui dovrà sedere la Corte, il quale farà estrazione dei trentasei giurati nella forma stabilita dall'articolo precedente e porrà quindi in un'urna i nomi dei giurati che risiedono nel comune ed iscritti nella lista definitiva del medesimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-16

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