Art. 12
In vigore dal 19 lug 1946
Il presidente del tribunale ricevuto l'elenco, il verbale ed i reclami procede, con l'assistenza di due giudici e nel termine di quindici giorni, alle operazioni seguenti:
1) rivede e controlla gli elenchi di ciascun comune in base agli elementi raccolti ai sensi dell';
2) decide sui reclami presentati aggiungendo e cancellando i nomi di coloro che furono omessi o cancellati o inscritti indebitamente;
3) forma l'albo dei giurati del circolo approvandolo mediante decreto e ne dispone la pubblicazione mediante affissione nell'albo pretorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-12