Art. 9

In vigore dal 19 lug 1946
Nel mese di agosto antecedente la scadenza di ciascun biennio, in ogni comune una Commissione composta del sindaco, o di un suo rappresentante, di due membri della giunta comunale, designati dalla giunta stessa, e presieduta dal pretore del mandamento, o, in sua assenza, da un magistrato designato dal presidente del tribunale, cura la compilazione di un elenco, mediante sorteggio dalla lista elettorale di una serie di nominativi corrispondenti all'uno per mille del numero totale degli elettori iscritti. L'elenco non dovrà comprendere meno di cinquanta e più di cinquecento nomi. Ove si tratti di comune capoluogo di circolo comprendente più Sezioni di Corte di assise, l'elenco può raggiungere la cifra di mille nomi. Nel procedere all'estrazione non si terrà conto di nominativi estratti relativi a persone aventi meno di trentacinque anni o più di sessantacinque anni di età. Il numero delle donne da includersi nell'elenco uno potrà essere superiore al terzo del totale.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-9

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