Art. 5
In vigore dal 19 lug 1946
Possono essere assunti all'ufficio di giurato, salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti, tutti coloro che sono in possesso dei requisiti seguenti, senza distinzione di sesso:
a) essere iscritto nella lista elettorale politica;
b) avere non meno di trentacinque anni di età e non più di sessantacinque anni;
c) essere di buona condotta morale;
d) essere forniti della licenza elementare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-5