Art. 1
In vigore dal 19 lug 1946
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 23 marzo 1931, n. 249;
Visti gli articoli 60, 61 e 62 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 58;
Visto l' del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, e l' del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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In ogni distretto di Corte d'appello sono Istituite una o più Corti d'assise che costituiscono Sezioni di Corte di appello.
Con apposito decreto del Capo dello Stato sono stabiliti il numero delle Corti d'assise, la sede e la circoscrizione di ciascuna di esse, ed il numero minimo dei giurati per ciascun circolo.
Per uno stesso circolo possono essere istituite più Corti di assise.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-1