Art. 28

In vigore dal 19 lug 1946
Coloro che per tre volte successive sono stati condannati ai termini dell' sono esclusi, per un tempo da tre a cinque anni, dal diritto di elezione e di eleggibilità politica e amministrativa e da quello di nomina a qualunque pubblico ufficio. Il decreto che pronuncia l'ultima condanna stabilisce la durata di questa esclusione.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-28

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