Art. 27

In vigore dal 19 lug 1946
Il giurato che, chiamato a prestar servizio, non si presenta, senza giustificato motivo, può essere, con decreto motivato del presidente della Corte di assise, condannato al pagamento di una somma da lire cinquecento a lire cinquemila a favore della Cassa delle ammende, e alle spese della sospensione o del rinvio cagionate dalla sua assenza, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge qualora il fatto costituisca reato. Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente della Corte di assise se il condannato, entro quindici giorni dalla modificazione, a pena di decadenza, dimostri di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-27

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