Art. 29

In vigore dal 19 lug 1946
Nella prima attuazione della presente legge le operazioni previste dall' devono aver luogo nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore della legge stessa. I presidenti dei tribunali che provvedono alla approvazione degli albi dei circoli a norma dell' devono darne subito notizia al Ministro per la grazia e giustizia. Questi provvederà, con suo decreto, a stabilire la data d'inizio del funzionamento delle nuove Corti di assise.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-29

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