Art. 30
In vigore dal 19 lug 1946
Le operazioni previste dall' devono aver luogo almeno otto giorni prima della data fissata ai sensi dell'articolo precedente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 31 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - TOGLIATTI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alta Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 317. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-30