Art. 26
In vigore dal 19 lug 1946
Chiunque manchi o ricusi di adempiere alle funzioni relative alla formazione degli albi dei giurati o, richiesto dalle autorità competenti e obbligato, dalla legge o dal suo ufficio, rifiuti di dare le notizie necessarie per la formazione delle liste dei giurati, è punito con la multa fino a lire cinquemila.
Chiunque fornisca scientemente notizie erronee è punito con la multa fino a lire diecimila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-26