Art. 22
In vigore dal 19 lug 1946
Costituita definitivamente la giuria e compiute le formalità di apertura del dibattimento, i giurati presenti che non sono stati chiamati a costituire la giuria vengono licenziati con invito e diffida a presentarsi nel giorno in cui avrà inizio la causa successiva.
I giurati supplenti assistono al dibattimento e sostituiscono quelli dei giurati effettivi che siano comunque impediti od assenti.
Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-22