Art. 23
In vigore dal 19 lug 1946
I presidenti delle Corti di assise distribuiscono gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione, in guisa che i giurati estratti a sorte e iscritti nella lista dei giurati di servizio, non debbano intervenire alle sedute della Corte per un termine maggiore di quindici giorni.
Iniziato però col loro intervento un dibattimento non possono essere dispensati qualunque ne sia la durata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-23