Art. 19

In vigore dal 19 lug 1946
Se il dibattimento riguarda più imputati, essi possono accordarsi fra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusazione di cui al precedente articolo. In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regola fra gli imputati l'ordine nel quale sono ammessi a ricusare, e in questo caso i giurati estratti e ricusati da uno nell'ordine sopra espresso, si intendono ricusati anche dagli altri, fino a che non sia esaurito il numero delle ricusazioni permesse. Se l'accordo fra più imputati riguarda una parte soltanto delle ricusazioni, le altre fino al numero stabilito possono farsi da ciascuno di essi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-19

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