Art. 8
In vigore dal 19 lug 1946
Sono dispensati dall'ufficio di giurato:
a) i Ministri o Sottosegretari di Stato;
b) i Senatori e i Deputati;
c) i Prefetti delle provincie;
d) i Ministri di qualunque culto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-8