Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 19 lug 1946
Sono dispensati dall'ufficio di giurato: a) i Ministri o Sottosegretari di Stato; b) i Senatori e i Deputati; c) i Prefetti delle provincie; d) i Ministri di qualunque culto.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-8