Art. 20

Art. 20

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In vigore dal 19 lug 1946
Non possono comprendersi nel numero dei giurati di cui al precedente articolo: 1) le persone che tra loro siano parenti o affini fino al secondo grado; 2) gli ascendenti, i discendenti, anche adottivi, i coniugi, i parenti o affini fino al quarto grado dell'imputato o del danneggiato, gli affilianti e gli affiliati; 3) il tutore o protutore dell'imputato o del danneggiato; 4) l'amministratore della società o stabilimento danneggiato; 5) coloro che siano nel procedimento denunziati, querelati, testimoni, periti, interpreti, avvocati e consulenti tecnici o che abbiano avuto parte in qualsiasi modo nell'istruzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-20