Ordinamento giudiziarioCapo II

Art. 84

Abrogato

Vigilanza del pubblico ministero sugli istituti di prevenzione e di pena

In vigore dal 25 ott 1989
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 449

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-84

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Vigilanza del pubblico ministero sugli istituti di prevenzione e di pena (Art. 84 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo