Ordinamento giudiziario›Titolo QUARTO
Art. 87
Relazione del Ministro di grazia e giustizia alla Maestà del Re Imperatore
In vigore dal 21 apr 1941
Il Ministro di grazia e giustizia riferisce alla Maestà del Re Imperatore, per ogni anno giudiziario, sull'amministrazione della giustizia nel Regno, nell'Impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato.
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