Ordinamento giudiziario›Titolo QUARTO
Art. 88
Relazione dei procuratori generali del Re Imperatore per l'inaugurazione dell'anno giudiziario
In vigore dal 26 set 1958
Il Ministro di grazia e giustizia può disporre che il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione ed i procuratori generali presso le corti di appello riferiscano nell'assemblea generale di tutte o di alcune corti, per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, sull'amministrazione della giustizia.
55a
Note all'articolo
- Il D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "La facolta' prevista nell'art. 88 dell'ordinamento giudiziario e' esercitata dal Consiglio superiore".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-88