Ordinamento giudiziario›Capo II
Art. 93
Oggetto delle assemblee generali
In vigore dal 21 apr 1941
La corte suprema di cassazione e le corti di appello si riuniscono in assemblea generale:
1° per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
2° per dare al Governo pareri richiesti su disegni di legge od altre materie di pubblico interesse.
3° per deliberare su materie d'ordine e di servizio interno e che interessano l'intero organo giudiziario.
Il procuratore generale del Re Imperatore può chiedere la convocazione della corte in camera di consiglio per eventuali rilievi e richieste di provvedimenti. La corte delibera con l'intervento del procuratore generale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-93