Ordinamento giudiziarioCapo II

Art. 93

Oggetto delle assemblee generali

In vigore dal 21 apr 1941
La corte suprema di cassazione e le corti di appello si riuniscono in assemblea generale: 1° per l'inaugurazione dell'anno giudiziario; 2° per dare al Governo pareri richiesti su disegni di legge od altre materie di pubblico interesse. 3° per deliberare su materie d'ordine e di servizio interno e che interessano l'intero organo giudiziario. Il procuratore generale del Re Imperatore può chiedere la convocazione della corte in camera di consiglio per eventuali rilievi e richieste di provvedimenti. La corte delibera con l'intervento del procuratore generale.
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Oggetto delle assemblee generali (Art. 93 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo