Ordinamento giudiziario›Capo II
Art. 95
Costituzione delle assemblee generali
In vigore dal 21 apr 1941
L'assemblea generale è costituita dalla riunione di tutte le sezioni della corte.
Per la legittimità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno due terzi dei magistrati della corte.
L'assemblea generale può adunarsi, in caso di urgenza, anche durante il periodo feriale, nel quale caso essa è legittimamente costituita quando vi intervengono tutti i magistrati in servizio.
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