Ordinamento giudiziarioCapo II

Art. 95

Costituzione delle assemblee generali

In vigore dal 21 apr 1941
L'assemblea generale è costituita dalla riunione di tutte le sezioni della corte. Per la legittimità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno due terzi dei magistrati della corte. L'assemblea generale può adunarsi, in caso di urgenza, anche durante il periodo feriale, nel quale caso essa è legittimamente costituita quando vi intervengono tutti i magistrati in servizio.
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Costituzione delle assemblee generali (Art. 95 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo