Ordinamento giudiziarioCapo III

Art. 99

Supplenza del giudice conciliatore e del vice conciliatore

In vigore dal 25 ott 1989
In caso di mancanza o di impedimento del giudice conciliatore o del vice conciliatore di un comune avente più uffici di conciliazione, il presidente del tribunale ordinario può incaricare temporaneamente della supplenza il giudice conciliatore o il vice conciliatore di un altro ufficio dello stesso comune, designato dal procuratore del Re Imperatore. Se la mancanza o l'impedimento si verifica in un comune avente un solo ufficio di conciliazione, negli stessi modi, l'incarico è conferito al giudice conciliatore o al vice conciliatore di un comune viciniore. In tal caso questi ha diritto, a carico del comune ove si reca, ad una indennità da determinarsi nel regolamento.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-99

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Supplenza del giudice conciliatore e del vice conciliatore (Art. 99 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo