Ordinamento giudiziarioCapo III

Art. 97

Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali

In vigore dal 9 mag 1998
Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono sostituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni. Il provvedimento è emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni, per i magistrati addetti ai rispettivi uffici. Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche. È vietato l'intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al collegio. I provvedimenti di supplenza ai sensi dell', comma 3-bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-97

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Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali (Art. 97 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo