Ordinamento giudiziarioCapo II

Art. 94

Convocazione delle assemblee generali

In vigore dal 21 apr 1941
Le assemblee generali sono convocate dal primo presidente della corte o da chi ne fa le veci, di propria iniziativa, o su richiesta del pubblico ministero.
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Convocazione delle assemblee generali (Art. 94 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo