Ordinamento giudiziarioCapo III

Art. 98

Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni

In vigore dal 25 ott 1989
I magistrati addetti agli organi giudiziari indicati nel terzo comma dell'articolo precedente, e quelli incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari, e alle sezioni delle controversie individuali in materia corporativa, nonché i giudici di sorveglianza possono anche far parte di qualunque sezione della corte o del tribunale ordinario.

Note all'articolo

  • La L. 9 marzo 1971, n. 35, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, e nell'articolo 98 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non si applicano ai magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-98

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