Ordinamento giudiziarioTitolo QUARTO

Art. 92

Affari civili nel periodo feriale dei magistrati

In vigore dal 19 mar 2004
Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari,ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-92

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Affari civili nel periodo feriale dei magistrati (Art. 92 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo