Ordinamento giudiziario›Titolo QUARTO
Art. 91
Affari penali nel periodo feriale dei magistrati
In vigore dal 21 apr 1941
Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza.
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