Ordinamento giudiziarioTitolo QUARTO

Art. 86

Relazione dei procuratori generali del Re Imperatore al Ministro di grazia e giustizia

In vigore dal 30 lug 2005
(Relazioni sull'amministrazione della giustizia). 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell' della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti dell'avvocatura.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le relazioni previste nell'art. 86 dell'ordinamento giudiziario sono inviate anche al Consiglio superiore".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-86

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Relazione dei procuratori generali del Re Imperatore al Ministro di grazia e giustizia (Art. 86 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo