Ordinamento giudiziarioCapo II

Art. 81

Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in materia disciplinare

In vigore dal 21 apr 1941
Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali delle corti nel modo indicato nell' del presente ordinamento. Esercita in materia disciplinare le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-81

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