Ordinamento giudiziarioCapo II

Art. 78

Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione

In vigore dal 21 apr 1941
Il pubblico ministero promuove la esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale, secondo le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi a queste complementari. Le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice civile sono fatti eseguire di ufficio dal pubblico ministero nei casi preveduti dalla legge.
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