Ordinamento giudiziarioCapo II

Art. 74

Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale

In vigore dal 4 lug 1998
Il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale. Un rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le udienze penali delle corti e dei tribunali ordinari. In mancanza del suo intervento, l'udienza non può aver luogo. 110a Le attribuzioni del pubblico ministero negli atti preliminari del giudizio e nelle udienze della corte d'assise spettano al procuratore generale del Re Imperatore presso la corte d'appello, il quale le esercita personalmente o per mezzo di altro magistrato addetto al suo ufficio. Il procuratore generale, nella circoscrizione della corte di appello, provvede alla designazione dei magistrati del pubblico ministero che debbono intervenire alle udienze, delegando, se occorre, il procuratore del Re Imperatore o un sostituto presso il tribunale ordinario della sede dove è convocata la corte d'assise. La norma del comma precedente si applica anche per le udienze di corte d'assise che si tengono nella circoscrizione di una sede distaccata di corte d'appello.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.
  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

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