Ordinamento giudiziarioTitolo TERZOCapo I

Art. 70

Costituzione del pubblico ministero

In vigore dal 9 ago 2025
1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia. 2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'. 3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento. 4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato. 5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio. 6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati. 6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti.

Note all'articolo

  • Il D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8, ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che le presente modifica ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dall'articolo 15, comma 2.
  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.
  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-70

In sintesi

L'articolo elenca i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso i vari livelli di giudizio (Cassazione, corti di appello, tribunali ordinari, per i minorenni e per le famiglie). I dirigenti di ciascun ufficio ne organizzano l'attività ed esercitano le funzioni direttamente oppure delegando altri magistrati, anche in gruppo se il caso è complesso. Nelle udienze penali il magistrato designato opera con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dalla legge, con obbligo di trasmettere il provvedimento motivato al Consiglio superiore della magistratura. Se un magistrato apprende fatti penalmente rilevanti fuori servizio, li segnala per iscritto al capo dell'ufficio per le determinazioni del caso. Infine, viene disciplinata l'avocazione delle indagini preliminari e la possibilità per il procuratore della Repubblica di presentare reclamo al procuratore generale presso la Cassazione entro dieci giorni.

Perché esiste questa norma

La norma definisce l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero, individuando i soggetti titolari delle funzioni requirenti e disciplinando le modalità di direzione, delega e autonomia dei magistrati. Serve inoltre a regolare i meccanismi di controllo e garanzia in caso di sostituzione del magistrato in udienza o di avocazione delle indagini.

A chi si applica

Si applica ai magistrati che compongono gli uffici del pubblico ministero (procuratori generali, procuratori della Repubblica, procuratori aggiunti e sostituti procuratori) e al Consiglio superiore della magistratura.

Esempio pratico

In un'indagine particolarmente complessa con molti indagati, il procuratore della Repubblica decide di affidare il fascicolo a due sostituti procuratori dell'ufficio per curare le indagini e sostenere l'accusa. Durante il processo, i magistrati designati conducono l'udienza con piena autonomia senza poter essere sostituiti arbitrariamente.

Adempimenti e conseguenze

Il titolare dell'ufficio deve trasmettere al Consiglio superiore della magistratura il provvedimento motivato di sostituzione del magistrato in udienza penale. In caso di avocazione delle indagini, copia del decreto motivato va trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati; l'eventuale reclamo va proposto entro dieci giorni.

Cosa è cambiato

L'articolo 70 è stato modificato dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (art. 20, comma 1). Successivamente, la L. 8 novembre 1991, n. 356 (art. 4, comma 1) ha modificato il comma 6. Infine, la L. 20 gennaio 1992, n. 8 ha ulteriormente modificato il comma 6 (art. 10, comma 1) e ha introdotto il comma 6-bis (art. 10, comma 2).

Domande frequenti

Il magistrato designato può essere sostituito durante l'udienza penale?Sì, ma solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. In tale eventualità, il titolare dell'ufficio deve trasmettere copia del provvedimento motivato al Consiglio superiore della magistratura.
Cosa accade se un magistrato viene a conoscenza di reati fuori dall'esercizio delle sue funzioni?Può segnalare i fatti per iscritto al titolare dell'ufficio, il quale procederà personalmente o designerà uno o più magistrati dell'ufficio, a meno che non sussistano i presupposti per chiedere l'archiviazione.
Come ci si può opporre a un provvedimento di avocazione delle indagini preliminari?Il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento. Se il reclamo è accolto, l'avocazione viene revocata e gli atti vengono restituiti.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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