Ordinamento giudiziarioTitolo TERZOCapo I

Art. 69

Funzioni del pubblico ministero

In vigore dal 7 lug 1946
Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-69

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Funzioni del pubblico ministero (Art. 69 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo