Ordinamento giudiziario›Titolo TERZO›Capo I
Art. 69
Funzioni del pubblico ministero
In vigore dal 7 lug 1946
Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-69