Ordinamento giudiziarioCapo V

Art. 67

Costituzione del collegio giudicante

In vigore dal 1 gen 1978
La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. Giudica in sezioni unite con il numero invariabile di nove votanti. Il collegio a sezioni unite in materia civile è composto da magistrati appartenenti alle sezioni civili; in materia penale è composto da magistrati appartenenti alle sezioni penali.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-67

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Costituzione del collegio giudicante (Art. 67 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo