Ordinamento giudiziario›Capo V
Art. 67
Costituzione del collegio giudicante
In vigore dal 1 gen 1978
La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. Giudica in sezioni unite con il numero invariabile di nove votanti.
Il collegio a sezioni unite in materia civile è composto da magistrati appartenenti alle sezioni civili; in materia penale è composto da magistrati appartenenti alle sezioni penali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-67