Ordinamento giudiziarioCapo IV

Art. 63

Costituzione della magistratura del lavoro

In vigore dal 21 apr 1941
Una speciale sezione della corte di appello funziona come magistratura del lavoro, con le attribuzioni e le modalità stabilite dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali. Essa giudica col numero invariabile di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri, e di due esperti che vi sono aggregati di volta in volta. La magistratura del lavoro, quando giudica sulle controversie individuali in materia corporativa in grado di appello, è integrata da due consiglieri designati annualmente dal primo presidente, in sostituzione degli esperti.
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Costituzione della magistratura del lavoro (Art. 63 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo