Ordinamento giudiziarioCapo IV

Art. 61

Costituzione della corte di assise

In vigore dal 25 ott 1989
La corte di assise è composta: a) da un presidente di sezione di corte di appello che la presiede; b) da un consigliere di corte di appello ovvero da un presidente o presidente di sezione di tribunale ordinario; c) da cinque assessori. Magistrati e assessori costituiscono un unico collegio. I presidenti e gli altri magistrati che compongono le corti di assise sono nominati ogni anno e possono essere destinati a presiedere o a comporre più corti di assise comprese nel distretto della corte di appello.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-61

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Costituzione della corte di assise (Art. 61 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo