Ordinamento giudiziario›Capo IV
Art. 61
Costituzione della corte di assise
In vigore dal 25 ott 1989
La corte di assise è composta:
a) da un presidente di sezione di corte di appello che la presiede;
b) da un consigliere di corte di appello ovvero da un presidente o presidente di sezione di tribunale ordinario;
c) da cinque assessori.
Magistrati e assessori costituiscono un unico collegio.
I presidenti e gli altri magistrati che compongono le corti di assise sono nominati ogni anno e possono essere destinati a presiedere o a comporre più corti di assise comprese nel distretto della corte di appello.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-61