Ordinamento giudiziario›Capo IV
Art. 60
Sedi di corte di assise
In vigore dal 21 apr 1941
In ogni distretto di corte di appello sono costituite una o più corti di assise.
Ogni corte di assise esercita la giurisdizione nel circolo ad essa assegnato, in conformità della tabella D annessa al presente ordinamento.
Per uno stesso circolo possono essere costituite anche più corti di assise.
Le altre norme riflettenti l'ordinamento della corte di assise sono dettate da legge speciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-60