Ordinamento giudiziarioCapo IV

Art. 60

Sedi di corte di assise

In vigore dal 21 apr 1941
In ogni distretto di corte di appello sono costituite una o più corti di assise. Ogni corte di assise esercita la giurisdizione nel circolo ad essa assegnato, in conformità della tabella D annessa al presente ordinamento. Per uno stesso circolo possono essere costituite anche più corti di assise. Le altre norme riflettenti l'ordinamento della corte di assise sono dettate da legge speciale.
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Sedi di corte di assise (Art. 60 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo