Ordinamento giudiziarioCapo IV

Art. 57

Abrogato

Sezione istruttoria

In vigore dal 25 ott 1989
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 449

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-57

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Sezione istruttoria (Art. 57 Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo